Nuove severità nel “vademecum vaticano sugli abusi”

Il Vaticano pubblica un «manuale di istruzioni» di 164 paragrafi che fornisce ai vescovi indicazioni su come trattare i casi di abuso sessuale sui minori: avverte di non «cestinare» neanche le denunce anonime e quelle dei socials, di non spostare i sospettati di luogo in luogo, di inoltrare le denunce alle autorità civili quando ciò appaia «indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori». Il Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici è stato redatto dalla Congregazione per la Dottrina della fede su mandato del Papa e su indicazione del vertice episcopale sulla pedofilia del 21-24 febbraio 2019. Nei commenti riporto brani sensibili.

7 Comments

  1. Luigi Accattoli

    Anche fonti dubbie. Vademecum 1. «Talvolta la notitia de delicto può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L’anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notitia, che non va assolutamente incoraggiato. Allo stesso modo, non è consigliabile scartare aprioristicamente la notitia de delicto che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia».

    16 Luglio, 2020 - 18:35
  2. Luigi Accattoli

    Fumus delicti. Vademecum 2. “Come cestinare una denuncia che, seppure anonima, contiene prove certe (es. foto, filmati, messaggi, audio…) o almeno indizi concreti e plausibili della commissione di un delitto?” si chiede il segretario della Congregazione, arcivescovo Giacomo Morandi in una intervista ad Andrea Tornielli per Vatican News: “Ignorarla solo perché non firmata sarebbe iniquo. D’altra parte: come accettare per buone tutte le segnalazioni, anche quelle generiche e senza mittente? In questo caso procedere sarebbe inopportuno. Occorre dunque compiere un attento discernimento. In linea generale non si dà credito alle denunce anonime, ma non si rinuncia a priori a una loro prima valutazione per vedere se vi siano elementi oggettivi ed evidenti determinanti, quello che nel nostro linguaggio chiamiamo fumus delicti“.

    16 Luglio, 2020 - 18:36
  3. Luigi Accattoli

    Denuncia al civile. Vademecum 3. «Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi […]. La congregazione per la Dottrina della fede, per proprio giudizio, per esplicita richiesta o per necessità, può anche chiedere ad un Ordinario o a un Gerarca terzo di svolgere l’indagine previa […]. L’indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall’esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorità civili».

    16 Luglio, 2020 - 18:37
  4. Luigi Accattoli

    No a vincoli di silenzio. Vademecum 4. “A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti […]. E’ assolutamente necessario che, in questa fase [di indagine preliminare] si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all’esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali […]. E’ da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso».

    16 Luglio, 2020 - 18:38
  5. Luigi Accattoli

    Mia nota. Il Vademecum non promulga nuove regole ma si limita a offrire indicazioni e consigli per la procedura da seguire. La sua forza è nel dettaglio delle indicazioni che propone: nell’insieme esse costituiscono un monitoraggio completo dei casi che si possono presentare e delle modalità con cui affrontarle. In buona parte le indicazioni offerte si presentano come un puntuale rovesciamento delle prassi pregresse: dove si cestinava per principio ora si “discerne”, dove si archiviava dopo un esame sommario ora si promuove l’indagine previa, dove si imponeva il silenzio e la dissuasione dal rivolgersi alle autorità civili ora si rispetta la libertà di “informare” e si suggerisce di andare al civile. Credo che il Vademecum costituisca una buona conclusione dell’istruttoria sulle procedure avviata con il summit episcopale del febbraio dello scorso anno.

    16 Luglio, 2020 - 19:17

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